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La "sindrome da classe economica" (22/12/2000)

Nuovi permessi per assistere i familiari (22/12/2000)

La "sindrome da accumulo" (21/12/2000)

Più sano il panettone biologico (21/12/2000)

Le regole della "Dieta unica europea" (20/12/2000)

Un nuovo test diagnostico del melanoma: la teletermografia (20/12/2000)

Le varici (19/12/2000)

Il vaccino per lo Streptococco Pneumoniae (19/12/2000)

La "morte in culla" (18/12/2000)

Dal "Journal of Urology" buone notizie sul cancro alla prostata (18/12/2000)

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Nuovi permessi per assistere i familiari (22/12/2000)

La legge numero 53 (marzo 2000) con decreto 278, regolarmente apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre, nasce per adeguamento alle normative europee e sancisce il diritto dei lavoratori dipendenti di ususfruire, per necessità familiari, di tre giorni di permesso all'anno o di un periodo di congedo (i primi regolarmente retribuiti, il secondo no) fino a due anni nell'arco di tutta la loro vita lavorativa.
Il permesso retribuito spetta a tutti i lavoratori con coniuge o parente fino al secondo grado anche non convivente (figlio, fratello, genitore, nonno, nipote) gravemente infermo; il lavoratore dovrà preventivamente comunicare all'azienda i giorni richiesti presentando certificato di accertata infermità firmato dal medico della ASL o da qualsiasi medico convenzionato e la retribuzione resta a carico del datore di lavoro. Il permesso, a discrezione del lavoratore, può anche essere sostituito con una riduzione dell'orario di lavoro quotidiano fino a raggiungere un ammontare di ore pari a tre giorni di lavoro.
Discorso con qualche variante invece quello del congedo non retribuito. Quest'ultimo spetta ai lavoratori che necessitano, per motivi personali o riguardanti un familiare anche non convivente o un membro della famiglia anagrafica fino al terzo grado con handicap, di un periodo piuttosto lungo di assenza; il congedo prevede un periodo massimo di due anni frazionabile anche nell'arco di tutta la vita lavorativa, ma durante il quale non è permesso svolgere altra attività professionale. La richiesta del permesso è prevista per coloro che devono presenziare a programmi terapeutici e riabilitativi od anche a frequenti monitoraggi; patologie croniche o acute del familiare; impegno nell'assistenza e nella cura del malato.
Quello descritto è sicuramente un cambiamento di grande rilievo nell'ambito del lavoro dipendente che, unitamente alla maternità flessibile, rappresenta l'inizio di una grande rivoluzione a beneficio dei diritti umani del lavoratore.

 


L'armadietto omeopatico casalingo
(del Dott. Turetta)
Quali sono i problemi o le disfunzioni che possono giovarsi di un intervento omeopatico d'urgenza e, di conseguenza, come dovrebbe essere un ideale armadietto medicinale omeopatico casalingo.


 

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