Il 14 giugno 2017 la Corte di giustizia europea ha
stabilito che il “latte” è esclusivamente il
prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto
mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta
o sottrazione.
Di conseguenza è esplicitamente vietato usare il
termine latte per prodotti di origine vegetale, come
ad esempio la soia.

Il divieto riguarda sia la commercializzazione che
la pubblicità dei prodotti.
Lo stesso vale per tutti i derivati del latte come
la panna o crema di latte, il burro, i formaggi e lo
yogurt.
Il divieto, per la Corte, vale anche nel caso in cui
queste denominazioni siano completate da indicazioni
esplicative o descrittive, che indicano l'origine
vegetale del prodotto in questione.
Parlare quindi di latte di soia, burro di tofu,
formaggio vegetale o panna veggie non è più
permesso.
In questo modo si è messo fine ad una pratica
decisamente ambigua: i prodotti vegetariani e vegani
non potranno più essere chiamati con nomi di
alimenti di origine animale, in particolare
latticini.
La sentenza della Corte di giustizia europea spiega
poi che la denominazione “latte” e le denominazioni
utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari
possono essere usate anche insieme ad uno o più
termini per designare prodotti composti in cui
nessun elemento sostituisce o intende sostituire un
componente qualsiasi del latte e di cui il latte o
un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte
fondamentale per la quantità o per l’effetto che
caratterizza il prodotto.
E' comunque curioso che proprio i più intransigenti
nel vietare l'uso di alimenti di origine animale
vogliano usare nomi di alimenti di origine animale
per indicare prodotti di origine rigorosamente
vegetale.
Per saperne di più
Il testo originale della sentenza del 14 giugno 2017
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Marco Dal Negro
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