Cosa
fare per essere indennizati in caso di incidenti o infortuni
Al
medico specialista fisiatra, di frequente, capitano in osservazione e cura
persone che hanno subito una lesione traumatica causata da un incidente
stradale oppure da un infortunio. E' nostra intenzione, visto l'aumento in
questo periodo estivo di tali infortuni, aiutare qui il lettore a
districarsi fra atti burocratici da compiere, specialisti da consultare,
indagini diagnostiche, cure da effettuare, eccetera. Tutto ciò, come
vedremo, ha un iter abbastanza ben codificato (ma poco noto a molti),
finalizzato al poter ottenere, da parte della persona danneggiata il
rimborso delle spese mediche e, qualora si verificasse, un
"giusto" indennizzo riguardo sia il periodo di inabilità
temporanea lavorativa sia il riconoscimento di una possibile percentuale
di invalidità permanente.
Ma
cos'è l'indennizzo? Cosa è indennizzabile? Chi indennizza? Chi rimborsa
le spese mediche? Chi valuta l'invalidità residuata? A chi occorre
rivolgersi per organizzare e dirigere in modo corretto il periodo
post-traumatico? Vediamo di seguito le risposte a queste ed altre domande.
Le assicurazioni
Premessa
necessaria per prevenire ingiustizie e per conoscere al meglio i propri
diritti in seguito ad un incidente o ad un infortunio è sapere che cosa
è una assicurazione: il codice civile definisce assicurazione "un
contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro limiti convenuti, del danno ad esso
prodotto da un sinistro, ovvero a pagare il capitale o la rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Le
assicurazioni si suddividono in:
-
Assicurazioni sociali, cioè obbligatorie per legge. Fa parte di queste
quella dei veicoli a motore con la quale chi guida non è solo assicurato
per i danni che può provocare ad altri veicoli, ma anche per danni
"psico-fisici" a persone, comprese quelle trasportate sul
proprio mezzo.
-
Assicurazioni private, cioè libere, volontarie, che nascono dalla
sottoscrizione di un contratto (polizza) tra colui che chiede di essere
assicurato nei confronti di un determinato rischio ed una compagnia di
assicurazione. Fanno parte di questo settore l'assicurazione sulla vita,
quella contro gli infortuni e quella per il rimborso spese mediche e
chirurgiche.
Dunque
in caso di incidente stradale il danneggiato (può essere anche il
passeggero trasportato dal guidatore) ha diritto di richiedere rimborsi di
spese mediche, di richiedere spese diagnostiche, un indennizzo per
invalidità temporanea, un indennizzo di una eventuale invalidità
permanente (tutte obiettivabili e refertate) all'assicurazione di chi ha
causato il sinistro.
Il
danneggiato, se ha precedentemente stipulato una assicurazione privata
contro gli infortuni, ha il diritto anche di richiedere alla propria
assicurazione un indennizzo per invalidità temporanea ed un indennizzo di
una eventuale invalidità permenente, in funzione però del capitale
stabilito a suo tempo con l'assicuratore. In caso di infortunio con
lesione, non legato a veicoli a motore, (come inciampare sul marciapiede,
cadere dalle scale, eccetera) in genere le polizze private prevedono anche
qui il rimborso delle varie spese mediche diagnostiche e curative.
Come assicurarsi
Il
consiglio del medico per quanto riguarda l'assicurazione privata contro
gli infortuni è che, al momento della stipula del contratto, si tengano
presenti le seguenti puntualizzazioni:
a)
che nel contratto sia o no presente la franchigia ed in che percentuale è
prevista. La franchigia è la fissazione di una percentuale di invalidità
permanente, in genere non superiore al 10%, per la quale l'assicuratore
indennizza solo le invalidità permanenti che siano ad essa superiori, con
una valutazione indennizzabile finale risultante dalla sottrazione tra
quantgo stabilito alla chiusura della pratica dell'infortunio ed appunto
la franchigia. Facciamo un esempio: in una polizza in cui è stabilita una
franchigia del 10%, se l'assicurato presenta una valutazione di
invalidità permanente del 12%, l'assicurazione riconoscerà il 2% del
capitale assicurato; quando invece il punteggio finale è stabilito sotto
la franchigia del 10%, l'assicurazione non riconoscerà alcun indennizzo.
Dunque attenzione alla franchigia, tenendo presente che più è bassa (in
alcuni casi non prevista) più il premio annuale che l'assicurato
corrisponde all'assicurazione sarà elevato.
b)
Cha la polizza preveda il rimborso delle spese mediche (documentate)
ovunque siano effettuate (ospedale, casa di cura, studio medico, eccetera)
c)
Che la polizza possa prevedere cure mediche anche non convenzionali (in
genere agopuntura. Omeopatia, chiropratica) sia per la crescente
diffusione di queste, sia per rispettare la libertà di ogni persona di
potersi curare con medicine che ha riscontrato per sé efficaci.
Incidente stradale ed infortunio
Tralascindo
volutamente la questione degli infortuni sul lavoro (se ne occupa l'INAIL,
ovvero l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
ente a cui bisogna rivolgersi) occorre precisare che lesioni
psico-corporee ed esiti di invalidità permanente conseguenti per cui
chiedere indennizzo, sono spesso causate da incidenti stradali ed
infortuni. Mentre per i primi è noto l'evidenza, per i secondi bisogna
chiarirne la definizione per evitare spiacevoli equivoci od inutili iter
burocratici. Si definisce infortunio "un evento accidentale, violento
ed esterno, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una
inabilità temporanea". Dunque l'evento deve essere accidentale (non
previsto né voluto dall'assicurato) e fortuito, indicando con questo
ultimo termine l'esclusione di infortuni sofferti da una persona in
conseguenza di proprie imprudenze o negligenze (ad esempio lesioni
procurate dalla caduta da un albero su cui ci si è arrampicati possono
non essere indennizzabili, mentre lo sono quelle causate da una caduta a
terra perché, magari, si è inciampati sul bordo di un marciapiede).
Un
altro termine della definizione soprascritta su cui soffermarsi è quello
di "lesioni corporali obiettivamente constatabili", dove si può
notare che da un alto si escludono i danni psichici (vedremo più avanti
come vengono considerati) e dall'altro si sottolinea l'obiettività
riscontrabile, cioè la valutazione da parte di un medico dell'effettiva
perdita di funzionalità (a vari gradi), del danno anatomico, eccetera,
tale per cui una persona con lesione traumatica è impossibilitata a
svolgere attività lavorativa durante il periodo di malattia indotto dalla
lesione traumatica (inabilità temporanea) e, non raramente, un'ulteriore
valutazione medica della riduzione della capacità produttiva (definibile
percentualmente) in modo permanente.
Valutazione dell'invalidità permanente
Si
definisce lesione una alterazione menomante del complesso fisico-psichico
della persona, cioè una menomazione peggiorativa della sua integrità.
Una lesione può regredire oppure evolvere sempre più, fino ad arrivare a
ciò che si definisce "postumo", cioè vero e proprio esito
della lesione in cui la modificazione peggiorativa diviene statica
(invalidità permanente). Il riflesso funzionale negativo della lesione e
del postumo sull'integrità fisico-psichica dell'individuo si chiama
"menomazione".
Ebbene,
il medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni è quel
medico che, non prima di 90 giorni ed entro un anno dall'incidente
stradale, redige un parere riguardo la percentuale di invalidità
permanente residuata in una persona che presenta postumi e menomazioni,
cioè non presenta più lesioni, da un alto, evolutive oppure, dall'altro,
possibili di miglioramento con cure di vario tipo. Questa percentuale di
invalidità permanente (non recuperabile o migliorabile) viene individuata
dal medico legale anche tenendo conto di fattori come la capacità
lavorativa generica (come a tutti) oppure specifica, della capacità
sociale, estetica, sessuale, eccetera. La valutazione in genere è
riferita alla singola persona, è strettamente individuabile e varia da
caso a caso in funzione dei fattori detti sopra, considerando anche il
danno futuro in cui è possibile prevedere un ulteriore menomazione (è il
caso ad esempio di una previsione di artrosi in una colonna cervicale
irrigidita irrimediabilmente) da un colpo di frusta). Vediamo ora quali
sono le lesioni indennizzabili di più frequente riscontro.
Lesioni indennizzabili
Le
lesioni di più frequente riscontro, dopo incidente stradale o infortunio,
che possono esitare in postumi permanenti sono (in ordine decrescente)
-
colpo di frusta cervicale, causato soprattutto da tamponamenti
automobilistici, traumi sportivi diretti, cadute a terra, eccetera.
Indicativamente le tabelle esistenti riguardo la percentuale di
invalidità permanente, qui indicano dal 5 al 10 per cento i postumi senza
lesioni ossee, ma con dolori nucali, limitazione funzionale alla mobilità
della testa in persone che già presentavano artrosi cervivale, dal 2 al 5
per cento invece i postumi in persone con colonna cervicale
precedentemente normale. E' questa una delle più controverse valutazioni
di invalidità, anche perché molte volte va tenuta presente la possibile
insorgenza, a distanza di tempo, di vertigini, nausea, mal di testa,
artrosi, parestesie agli arti superiori (formicolii), eccetera.
-
Distorsioni del ginocchio, lesioni dei menischi, lesioni dei legamenti,
causate da traumi sportivi, cadute con gli sci, cadute a terra, incidenti
stradali soprattutto motociclistici. Le tabelle qui indicano una
variabilità da un minimo del 4% (lesione di un menisco) ad un massimo
circa del 35% (ginocchio leso in più legamenti e parzialmente contenibile
con un tutore). Anche qui il medico legale non ha lavoro facile dovendo
valutare nel complesso l'irrecuperabilità di più funzioni non solo del
ginocchio, ma di tutto l'arto inferiore, tenendo conto anche, ad esempio,
dei danni muscolari di coscia e polpaccio influenzanti negativamente il
cammino, salire e scendere le scale, correre, accucciarsi e rialzarsi,
eccetera.
-
Lesioni alla spalla, dovute a traumi sportivi, cadute a terra, incidenti
stradali soprattutto in tamponamenti laterali e ribaltamenti dell'auto.
Tra le molte tabelle indicative (differenziando la spalla destra dalla
sinistra e viceversa nei mancini) valutano con una percentuale di
invalidità da un minimo dell'8% ad un massimo del 24%.
Danni psichici
Una
delle controversie più frequenti nella valutazione di invalidità
permanente e conseguente richiesta di indennizzo, riguarda i danni
psichici che possono conseguire ad incidenti stradali o ad infortuni. Per
danni psichici non si intendono qui disordini della cosiddetta
"attività psichicca superiore", quanto quelli riferibili alla
sfera emotivo-affettiva connotati principalmente da una situazione
ansiosa, talvolta esitante in vere e proprie crisi di panico improvvise.
La controversia riguarda soprattutto la difficoltà di una valutazione
obiettiva, cioè di "misurazione", caratteristica spesso di
molti disturbi psicologici anche non post-traumatici e di una sicura
dimostrazione causa-effetto tra l'evento lesivo ed il disturbo emotivo.
Il
disturbo emotivo post-traumatico più osservato è la sindrome
neurostenica ansiosa che si presenta spesso con grande variabilità
temporale e connotata dai seguenti sintomi: insonnia, tachicardia,
eccitabilità, mal di testa, senso di stanchezza frequente, diminuzione
della memoria, dell'attenzione e della concentrazione, sensazione di
indebolimento generale dell'attività mentale. Frequentemente in queste
persone vi è associata una componente ipocondriaca, cioè uno stato di
esagerata preoccupazione per la propria salute, molte volte riferita a
possibili conseguenze dell'evento traumatico, con anche via via il
possibile instaurarsi di uno stato depressivo che può incidere
significativamente sul rendimento lavorativo e sulla capacità di
relazione. In questi casi la valutazione globale del postumo, con grande
prudenza, può essere maggiorata rispetto a quella del danno fisico,
soprattutto quando il medico legale riscontra che effettivamente
interventi curativi psicoterapici, psicanalitici e psico-farmacologici non
hanno migliorato il disturbo emotivo che, in definitiva, diviene così
stabile e dunque invalidante permanentemente.