Grandi cambiamenti interessano i fumatori a partire
dal 2 febbraio 2016, ma come possiamo vedere dal
testo dei nuovi decreti, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, riguardano anche tutti gli altri, con
qualche sorpresa e curiosità spesso non riportate
dai telegiornali.
A
partire dal 2 febbraio sarà vietato fumare in
automobile se sul veicolo sono presenti minori di 18
anni o donne in stato di gravidanza.
A
partire dal 2 febbraio sarà vietato buttare cicche
di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme
da masticare, dalla Gazzetta Ufficiale:
"...3.
E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti
da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni).
- «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei
centri abitati e per limitare gli impatti negativi
derivanti dalla dispersione incontrollata
nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di
carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono
di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle
caditoie e negli scarichi».
Dato che anche quelli dei W.C. nei bagni sono
scarichi, non possiamo che dedurre il divieto di
buttare i fazzoletti di carta ed i mozziconi nello
scarico del gabinetto, oppure ci siamo persi
qualcosa?
E più
sotto:
«...Chiunque
viola il divieto di cui all'articolo 232-ter
e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui
all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio».
Nel
contempo, però:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I
comuni provvedono a installare nelle strade, nei
parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale
appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi
dei prodotti da fumo».
Qui
sotto testo trovate il testo originale ed il link
alla pagina della Gazzetta Ufficiale.
Nel frattempo speriamo (ma non ne dubitiamo) che
prima della mezzanotte ci sia qualche chiarimento
che permetta ai più ligi e rispettosi delle leggi di
seguirle.
"...Art.
40
1. Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I
comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e
nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la
raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano
campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti
da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di
piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro
urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi
derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti
di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di
carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti
sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui
all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i
rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione
amministrativa e'
aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai
proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi
dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito
presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai
commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei
suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state
accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita'
di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di
informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i
consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti
dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di
piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla
pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero
dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita'
attuative del presente comma».
Vedi
anche
UK: da oggi vietato fumare in auto alla presenza di
minori (01/10/2015)
Link...
Per
saperne di più
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali.
(16G00006)
(GU n.13 del 18-1-2016)
Vigente al: 2-2-2016
Link... che alle 21:54 del 01-02-2016
potrebbe non essere più raggiungibile.
Nel caso il problema di collegamento alla Gazzetta
Ufficiale dovesse perdurare, una copia della pagina
è stata salvata in locale:
Link...
Marco Dal Negro |