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Dal 2 febbraio 2016 vietato buttare cicche di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (01/02/2016) - aggiornato ore 21:53

Grandi cambiamenti interessano i fumatori a partire dal 2 febbraio 2016, ma come possiamo vedere dal testo dei nuovi decreti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguardano anche tutti gli altri, con qualche sorpresa e curiosità spesso non riportate dai telegiornali.

A partire dal 2 febbraio sarà vietato fumare in automobile se sul veicolo sono presenti minori di 18 anni o donne in stato di gravidanza.

A partire dal 2 febbraio sarà vietato buttare cicche di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, dalla Gazzetta Ufficiale:

"...3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni).
- «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi».
Dato che anche quelli dei W.C. nei bagni sono scarichi, non possiamo che dedurre il divieto di buttare i fazzoletti di carta ed i mozziconi nello scarico del gabinetto, oppure ci siamo persi qualcosa?

E più sotto:

«...Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio».

Nel contempo, però:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo».

Qui sotto testo trovate il testo originale ed il link alla pagina della Gazzetta Ufficiale.
Nel frattempo speriamo (ma non ne dubitiamo) che prima della mezzanotte ci sia qualche chiarimento che permetta ai più ligi e rispettosi delle leggi di seguirle.

"...Art. 40

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma».

Vedi anche
UK: da oggi vietato fumare in auto alla presenza di minori (01/10/2015)
Link...

Per saperne di più
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
(16G00006)
(GU n.13 del 18-1-2016)
Vigente al: 2-2-2016
Link...  che alle 21:54 del 01-02-2016 potrebbe non essere più raggiungibile.
Nel caso il problema di collegamento alla Gazzetta Ufficiale dovesse perdurare, una copia della pagina è stata salvata in locale: Link...

Marco Dal Negro